L’iscrizione ha effetto il primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte di Cassa Integrativa FNM del modulo di iscrizione. Ad esempio, se la Cassa Integrativa FNM riceve la sua domanda compilata il 10 gennaio, l’iscrizione avrà effetto a partire dal 1 febbraio. Sempre dal 1 febbraio (primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della domanda di iscrizione) decorre il diritto ai sussidi (ad eccezione degli specifici casi previsti dal Regolamento). Non sono sussidiabili eventi occorsi/spese sostenute prima della data di decorrenza del diritto al sussidio. Non sono ammesse iscrizioni retroattive.
Non tutte le prestazioni sono sussidiabili da subito. Il diritto al sussidio per malattia di lungo periodo, ad esempio, matura dopo un anno dalla data in cui ha effetto l’iscrizione . Più in generale vige il principio per cui sono rimborsabili solo quelle prestazioni la cui spesa viene sostenuta quando il Socio risulti effettivamente iscritto.
Il contributo mensile a carico del Socio dipendente è pari all’1% sulla retribuzione netta mensile.
Si, il contributo dell’1% è calcolato sulle retribuzioni nette a qualunque titolo maturate, quindi anche su 13ª e 14ª mensilità.
Per coloro la cui richiesta di iscrizione viene ricevuta dalla Cassa Integrativa trascorsi più di sei mesi dalla data di assunzione la quota di iscrizione è stabilita nella misura del 30%, da trattenere nella misura del 6% (sei per cento) nel secondo, nel terzo, nel quarto, nel quinto e sesto mese successivo a quello dell’iscrizione (i mesi da prendere in considerazione sono quelli della retribuzione normale, non la tredicesima e la quattordicesima).
I pensionati possono confermare l’iscrizione purché, all’atto della quiescenza, siano iscritti alla Cassa Integrativa FNM per un periodo continuativo non inferiore ai dieci anni e confermino la loro adesione all’associazione entro tre mesi dalla cessazione dal servizio. I pensionati potranno decidere di rimanere iscritti alla sola parte dei sussidi ad integrazione del servizio sanitario nazionale o estendere la copertura anche ai sussidi non sanitari.
Il Socio che intende dimettersi dovrà presentare dimissioni scritte compilando apposito modulo dimissioni ed il socio dipendente potrà essere riammesso trascorsi 3 anni completi dalla data di efficacia delle dimissioni, corrispondendo un premio di ingresso del 60%.
Il contributo a carico del Socio pensionato è stabilito nella misura dello 1,00% se opta per la sola copertura sanitaria, versando lo 0,50% in più può usufruire dell’assistenza integrativa totale (sussidi sanitari e sussidi non sanitari). Tali percentuali sono calcolate sull’ammontare della pensione netta maturata. Il versamento dovrà essere effettuato in due rate anticipate con scadenza gennaio e giugno.
Il contributo mensile e la quota di iscrizione vengono trattenuti al Socio; il diritto ai sussidi riguarda il Socio ed i famigliari a carico.
Per l’erogazione dei sussidi ai Soci dipendenti Cassa Integrativa FNM fa riferimento ai carichi fiscali utilizzati dalla società di appartenenza per le retribuzioni. I Soci pensionati devono provvedere alla comunicazione della variazione dei carichi fiscali trasmettendo l’apposito modulo alla Segreteria.
Secondo quanto previsto dall’art. 3 del vigente Statuto della scrivente Cassa Integrativa FNM, il Socio Pensionato iscritto da almeno 10 anni può confermare l’iscrizione alla Cassa Integrativa entro 3 mesi dalla data del pensionamento.
E’ necessario compilare apposita modulistica disponibile sul sito:
– modulo di Iscrizione pensionati
– modulo autorizzazione addebito SDD
– modulo Dati anagrafici pensionati
– attestato di pensionamento rilasciato dall’ente preposto
– CU dell’anno precedente al pensionamento, successivamente la prima CU da pensionato
– Copia carta d’identità
– IBAN (se diverso da quello di accredito dello stipendio)
La quota di adesione per i Pensionati può esser calcolata solo a copertura dei sussidi sanitari, oppure per tutti i sussidi previsti dalla Cassa Integrativa FNM:
quota 1,00% per sussidi settore sanitario
ulteriore 0,50% (1,50% totale) per sussidi settore sanitario e non sanitario.
Il pagamento è semestrale ed anticipato (gennaio e giugno), effettuato tramite SDD, sottoscrivendo apposita modulistica fornita da Cassa Integrativa FNM.
La Long Term Care è una polizza assicurativa che copre in caso di incapacità totale e permanente del socio, sia fisica sia conseguente a malattie invalidanti, di svolgere autonomamente almeno 4 delle 6 attività elementari della vita quotidiana come muoversi, lavarsi, vestirsi, nutrirsi, usare i servizi igienici e mantenere la continenza.
La polizza LTC è rivolta a tutti i soci di Cassa Integrativa FNM fino all’età di 75 anni compiuti, cessa con le dimissioni da Cassa Integrativa FNM.
Puoi contattare l’assicurazione per l’erogazione diretta della copertura prevista.
La polizza prevede l’erogazione di € 10.000 una tantum al momento del documentato accadimento dello stato di non autosufficienza, com aggiunta di una rendita mensile pari ad €. 1.000 per ogni mese di comprovato stato.
Sì, non si potrà dar corso alle richieste trascorsi 120 giorni dalla data evento (o data fattura).
Puoi caricare le scansioni delle fatture/certificati/documenti, oppure consegnare le fotocopie in modalità cartacea.
A seconda del tipo di sussidio richiesto il massimale può essere stabilito per singola fattura, come monte annuale/biennale/quinquennale delle prestazioni sussidiate oppure come somma massima erogabile raggiunta la quale non si ha più diritto a rimborsi per quel tipo di prestazione. In ogni caso i termini dei rimborsi sono specificati uno per uno nella Circolare emanata ogni anno dalla Cassa Integrativa.
No, anche le prestazioni eseguite privatamente sono oggetto di sussidio. In maniera diversa secondo quanto specificato nella Circolare attuativa.
Ad esempio, nel caso di visite specialistiche, se la visita viene effettuata presso strutture sanitarie pubbliche o convenzionate S.S.N. con il pagamento di un ticket è previsto il rimborso del 100% della spesa; se la visita viene effettuata privatamente il sussidio viene assegnato nei limiti indicati nella Circolare.
No, il sussidio di malattia di lungo periodo viene disposto d’ufficio, il diritto a fruire di tale sussidio matura dopo un anno dalla data in cui ha effetto l’iscrizione.
Certamente: le vaccinazioni antinfluenzali rientrano nella garanzia Vaccini.
E’ possibile fare la richiesta di sussidio utilizzando il “Portale oneCARE – NETWORK oneNET” (modalità consigliata), oppure è possibile fare una richiesta di sussidio in modalità cartacea utilizzando l’apposito modulo, che deve essere compilato in maniera completa in tutte le sue parti per ogni tipo di richiesta, non dimenticando di inserire almeno un recapito telefonico o l’indirizzo email e copia del documento di identità, oltre alla documentazione a comprova secondo quanto previsto dalla Circolare vigente.
Il bonus studio è riconosciuto agli iscritti dall’1 luglio 2023 per l’anno scolastico 2023/2024.
Sono rimborsabili le spese sostenute per la formazione e l’istruzione del figlio a carico, documentate con fatture o scontrini intestati al socio o al figlio indicate nella circolare vigente:
Il Bonus Studio è utilizzabile anche in modalità diretta per i seguenti servizi convenzionati CRA, senza dover caricare richiesta sussidio nel portale di Cassa Integrativa FNM:
Per l’anno scolastico 2023/2024, si può avanzare richiesta con decorrrenza 1 luglio 2023 al 30 giugno 2024, sempre risepttando il termine dei 120 giorni dalla data giustuficativo e per le spese indicate da circolare e sostenute 1 luglio 2023.
Oltre all’autodichiarazione (da caricare solo alla prima richiesta dell’anno scolastico di riferimento) saranno accettate richieste documentate da:
No, non è possibile beneficiare di più rimborsi per la medesima spesa.
Resta comunque responsabilità del socio, in fase di dichiarazione dei redditi.
Il diritto ai premi studio previsto per il superamento dell’anno scolastico matura con il conseguimento della votazione finale che si ritiene decorra convenzionalmente dal giorno 1 giugno. Non sono pertanto sussidiabili le richieste presentate da Soci la cui iscrizione alla Cassa Integrativa ha decorrenza successiva a tale data.
Certamente, i contributi sono svincolati dai premi e viceversa, è possibile percepire il primo ma non il secondo in caso di esito negativo dell’anno scolastico. Come pure, in caso non venga richiesto il contributo entro i termini stabiliti o non sia possibile erogarlo (come nel caso di studenti ripetenti l’anno), il Socio non perde il diritto a ricevere il premio di studio.
No, il diritto a ricevere il sussidio si ha per spese/eventi successivi alla data in cui ha effetto l’iscrizione del Socio e non può agire retroattivamente.
No, vale il principio generale per cui il diritto a ricevere il sussidio si ha per spese/eventi successivi alla data in cui ha effetto l’iscrizione e non può agire retroattivamente. La seconda rata è vincolata alla prima nell’insorgenza del diritto al rimborso.
L’autocertificazione è prevista soltanto per alcuni tipi di sussidio, quali la natalità, il matrimonio ed i sussidi funerari.
Per il Bonus studio è prevista una autocertificazione di frequenza scolastica da allegare alla prima richiesta di rimborso, unita al giustificativo di spesa.
Per la partecipazione ai soggiorni organizzati in convenzione con il CRA FNM come da specifiche circolari, la Cassa Integrativa FNM eroga per i figli dei Soci aventi diritto un contributo per la partecipazione di ogni figlio per ogni turno frequentato. Il contributo è versato direttamente al CRA FNM: il socio pagherà solo la quota a proprio carico.
Il diritto matura dopo un anno dalla data in cui ha effetto l’iscrizione. Nei casi in cui non vi provvedano i contratti di lavoro, viene erogato per il periodo di assenza obbligatoria di cui all’art. 4 della legge 4/12/1971 n. 1204, quale differenza fra quanto erogato dall’Istituto preposto e la retribuzione netta (emolumenti percepiti annualmente).
Attualmente non viene erogato perché tutti i contratti di lavoro prevedono l’erogazione del 100% della retribuzione.
E’ possibile fare la richiesta di sussidio utilizzando il “Portale oneCARE – NETWORK oneNET” (modalità consigliata), oppure è possibile fare una richiesta di sussidio utilizzando l’apposito modulo, che deve essere compilato in maniera completa in tutte le sue parti. Alla richiesta di sussidio deve essere allegata la documentazione a comprova secondo quanto previsto dalla Circolare.
La presentazione delle richieste di sussidio mediante posta elettronica non è prevista. Le richieste di sussidio possono essere spedite in formato cartaceo oppure trasmesse on line attraverso il portale oneCARE alla pagina “Richiedi un sussidio” dal link “Portale oneCARE – NETWORK oneNET” (modalità consigliata) accedendo tramite password personale dal sito www.cassaintegrativafnm.it.
Non bisogna consegnare il cartaceo delle richieste di sussidio caricate nel “Portale oneCARE – NETWORK oneNET”.
A seguito dell’adesione, potrai accedere al Portale oneCARE e registrarsi.
Accedendo al link “Username dimenticata” riceverai tramite email il codice utente, successivamente accedendo al link “Password dimenticata” riceverai email per registrare la propria password.
Terminata la procedura potrai accedere al portale: chiedere un sussidio e prenotare una prestazione in modalità diretta.
È possibile cambiare il proprio indirizzo e-mail in qualsiasi momento comunicandolo alla Segreteria.
Si riceve una e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica con l’esito della richiesta.
Nel “Portale oneCARE – NETWORK oneNET” tramite il link “Le tue pratiche” è possibile visualizzare tutte le richieste inserite e verificare lo stato della richiesta (INSERITA – IN LAVORAZIONE – LIQUIDATA – SOSPESA – RIFIUTATA) e per quelle approvate sono visualizzabili gli importi del sussidio erogabile.
Si riceve una e-mail al proprio indirizzo di posta elettronica con l’esito della richiesta e le eventuali segnalazioni in merito.
Nel “Portale oneCARE – NETWORK oneNET” tramite il link “Le tue pratiche” è possibile visualizzare tutte le richieste inserite, verificare lo stato della richiesta (INSERITA – IN LAVORAZIONE – LIQUIDATA – SOSPESA – RIFIUTATA).
Certo, sono rimborsabili anche le prestazioni eseguite presso strutture diverse da quelle segnalate. Il vantaggio di rivolgersi a queste strutture è quello di poter usufruire di una doppia agevolazione: lo sconto sul prezzo di listino praticato dal centro sanitario convenzionato e non dover avanzare richiesta di rimborso dato che la per la spesa effettivamente sostenuta è già decurtata dell’importo rimborsato secondo quanto previsto dalla Circolare.
E’ prevista l’estensione dell’agevolazione agli altri componenti del nucleo familiare.
Bisogna prendere appuntamento presso la struttura prescelta poi inserire la richiesta di approvazione della prestazione dal portale “Portale oneCARE – NETWORK oneNET” accedendo alla funzionalità “Prenota una prestazione medica”.
Si può attivare la richiesta anche chiamando la Centrale Operativa oneCARE al numero verde 800 893531.
Non sono gestiti sussidi trasmessi mediante email.
Cassa Integrativa di Mutuo Soccorso Ferrovie Nord Milano
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